fondazione scuola isabella 64 ed

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green passIl Decreto - Legge 6 agosto 2021 n. 11, pubblicato sulla GU in data 06/08/2021 e in vigore dal giorno 7 agosto 2021, richiede al personale scolastico (docenti, amministrativi, collaboratori scolastici) l’esibizione della certificazione verde COVID 19 (Green Pass) al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione.

 

In vista dell'avvio del prossimo anno scolastico 2021/22 e per assicurare la didattica in presenza a scuola, si richiede a tutto il personale in servizio presso il nostro Istituto di far pervenire alla Segreteria copia della certificazione verde COVID 19, in forma cartacea (presso l’accoglienza della Scuola Boncompagni) o digitale (tramite mail alla posta istituzionale TOIC81700R@istruzione.it) entro e non oltre lunedì 23 agosto 2021.

  • COGNOME_INFANZIA_CERTIFICAZIONE_VERDE
  • COGNOME_PRIMARIA_CERTIFICAZIONE_VERDE
  • COGNOME_SECONDARIA_CERTIFICAZIONE_VERDE
  • COGNOME_AMMINISTRATIVI_CERTIFICAZIONE_VERDE
  • COGNOME_COLLABORATORI SCOLASTICI_CERTIFICAZIONE_VERDE

 

I soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19, dovranno esibire la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Si allega Nota 35309 del 04.08.2021 – Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19.

ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

  1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.

 

  1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

 

  1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Si allegano alla presente circolare

  • Nota n. 1107 del 22.07.2021 - Avvio dell'anno scolastico 2021/22.
  • Nota n. 257 del 06.08.2021 – Piano Scuola 2021-22
  • Decreto-Legge del 06.08.2021 - Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
  • Nota 35309 del 04.08.2021 – Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19
  • CIRC. 192 - ESIBIZIONE CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19
 
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